
Notizie sulla raccolta di firme per il terzo referendum Covid-19
Scadenza del referendum:
30 marzo 2023
Inviate le vostre firme a: Freunde der Verfassung, 3000 Bern
CORONA INFO SVIZZERA
Gruppi di ricerca:
La legge COVID-19 in Svizzera è valida fino al 31.12.2031.
(Stato: 01.01.2023)
Sul terzo referendum, contro la modifica della legge COVID-19 del 16 dicembre 2022:
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) – Modifica del 16 dicembre 2022
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/817/it
Ulteriori informazioni:
«Malgrado la stabilizzazione della situazione è presumibile che il coronavirus SARS-CoV-2 continuerà a provocare infezioni sia in Svizzera sia a livello mondiale e che la società dovrà prepararsi a una convivenza a lungo termine con il virus. […]
In relazione a singole disposizioni sono state formulate in particolare le seguenti richieste e osservazioni.
Materiale medico importante (art. 3 cpv. 2)
La proroga di parte delle disposizioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 è stata di principio accolta favorevolmente da tutti i Cantoni e le associazioni (Economiesuisse, USI, USAM, Travail Suisse). I Cantoni AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI e ZH, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, si sono tuttavia espressamente pronunciati a favore della possibilità di includere nuovi progetti nel programma di promozione dei medicamenti anti-COVID-19. L’USAM è favorevole alla proroga, richiede tuttavia la scadenza graduale e temporalmente definita dei provvedimenti.
Obbligo dei Cantoni di finanziare le riserve di capacità per gli ospedali (art. 3 cpv. 4bis)
Una maggioranza dei Cantoni di principio accoglie favorevolmente la proroga di questa disposizione. I Cantoni AG, BL, GE, LU, SO, TI e VD richiedono tuttavia di fissare nella legge una partecipazione finanziaria della Confederazione. In relazione all’attuazione, tre Cantoni (AG, LU, SO) rimandano alla raccomandazione del 10 marzo 2022 della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), secondo cui occorre evitare di prevedere un numero concreto di posti letto per il mantenimento delle capacità di assistenza sanitaria o di formulare prescrizioni per un aumento percentuale delle capacità. Anche questa raccomandazione impone che la Confederazione garantisca una sostanziosa partecipazione finanziaria se emana prescrizioni in materia.
Sette Cantoni (NE, NW, OW, SZ, TI, ZG, ZH) si esprimono chiaramente contro la proroga di questo obbligo. La disposizione è giudicata inappropriata, in quanto l’attenzione dovrebbe essere posta piuttosto sull’eliminazione della carenza di personale specializzato, l’attuazione sarebbe troppo onerosa e in questo settore i Cantoni dovrebbero agire sotto la propria responsabilità.
Economiesuisse, USI, USAM, USS e Travail Suisse sono invece favorevoli alla proroga. Economiesuisse segnala il rischio di un deficit di esecuzione. Secondo Economiesuisse è fondamentale che vi siano capacità sufficienti, che siano effettuate pianificazioni previsionali e consolidati canali di comunicazione efficienti, nonché che sia disponibile sufficiente personale specializzato.
Assunzione dei costi dei test da parte dei Cantoni (art. 3 cpv. 5)
La totalità dei Cantoni respinge con decisione l’assunzione dei costi per lo svolgimento di test COVID-19 da parte dei Cantoni a partire da gennaio 2023, argomentando in particolare che l’attuale sistema di finanziamento si è dimostrato valido e dovrebbe essere mantenuto oltre l’inverno 2022/2023. La modifica dell’assunzione dei costi dei test nei mesi invernali, durante i quali è atteso un aumento della circolazione del virus, sarebbe molto sfavorevole dal punto di vista epidemiologico e comporterebbe rischi elevati. Le differenze di disciplinamento e di prezzo, la registrazione dell’appartenenza al Cantone e la fatturazione intercantonale causerebbero problemi e sarebbe necessario allestire procedure di fatturazione completamente nuove. Per avere la massima efficacia, la strategia di test dovrebbe essere disciplinata e attuata in maniera uniforme a livello nazionale e prevedere di conseguenza un obbligo di assunzione dei costi da parte della Confederazione. Un disciplinamento delle deroghe da parte dei Cantoni comporterebbe inoltre maggiori differenze regionali o cantonali nell’offerta di test. Nonostante l’obbligo di garantire una sufficiente offerta di test, i Cantoni potrebbero ridurre in modo significativo i test, compromettendo il monitoraggio dell’andamento dei contagi a livello nazionale.
Il Cantone BE si esprime contro il disciplinamento di un finanziamento aggiuntivo; nell’attuale fase post-pandemica, testare la popolazione su larga scala non ha più grande rilevanza e si dovrebbe pertanto tornare alle strutture ordinarie.
Anche Economiesuisse, Travail Suisse, Pharmasuisse e FAMH si sono espressi contro l’assunzione dei costi dei test da parte dei Cantoni a partire dal gennaio del 2023. Economiesuisse afferma che occorre garantire in particolare la rapida e completa reintroduzione dei test ripetuti nelle aziende, nelle scuole e nelle strutture sanitarie. Travail Suisse afferma che disciplinamenti differenti nei diversi Cantoni causerebbero inutili problemi di delimitazione per aziende e lavoratori, rendendo più difficile l’attuazione dei piani di protezione. Pharmasuisse sostiene che in caso di disciplinamento delle modalità di test da parte dei Cantoni si rischierebbe un «disastro amministrativo e organizzativo»; per le farmacie l’attuazione sarebbe troppo complessa. Secondo FAMH, il know-how presente nei Cantoni non è sufficiente per sviluppare uno standard di test comune.
USI, USAM e USS si esprimono invece a favore dell’assunzione dei costi dei test da parte dei Cantoni a partire dal 2023. L’UDC è favorevole a un sistema di pagamento individuale, eccetto in caso di obbligo del certificato in Svizzera; in questo caso il finanziamento dovrebbe essere garantito dai Cantoni.
Provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio (art. 4 cpv. 1)
21 Cantoni e quattro partner sociali accolgono di principio favorevolmente la proroga e modifica dell’articolo 4 capoverso 1 per la protezione di lavoratori particolarmente a rischio (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, Economiesuisse, USI, USS, Travail Suisse). Cinque Cantoni e un partner sociale sono invece contrari alla proroga (AI, AR, GL, SG, TG, USAM). Cinque Cantoni e due partner sociali auspicano che sia mantenuto l’attuale disciplinamento della continuazione del pagamento del salario in caso di impossibilità di adempimento della prestazione di lavoro, compreso il suo finanziamento attraverso l’indennità per perdita di guadagno, se l’articolo fosse prorogato (AG, AI, AR, LU, NE, USS, Travail Suisse). Secondo il Cantone AG, in caso contrario potrebbero presentarsi complesse vertenze in materia di diritto del lavoro. Anche il Cantone TI giudica in maniera critica l’eliminazione della possibilità di prescrivere la continuazione del pagamento del salario per persone vulnerabili. L’USI vorrebbe invece che la legge menzionasse esplicitamente che per il datore di lavoro non sussiste alcun obbligo di continuazione del pagamento del salario.
Certificato COVID (art. 6a)
La proroga della base legale per il certificato COVID è di principio accolta favorevolmente da tutti i Cantoni. Il Cantone NW è però a favore di una proroga solo a condizione che i costi (dei test) ad essa connessi siano assunti dalla Confederazione. USS, USAM e Travail Suisse, nonché Aerosuisse e Flughafen ZH accolgono favorevolmente la proroga. L’USAM e l’UDC chiedono tuttavia l’esplicita esclusione di un eventuale futuro obbligo del certificato in Svizzera.
Sistema di tracciamento della prossimità e della presenza (art. 60a, 62a, 80 cpv. 1 lett. f., 83 cpv. 1 lett. n LEp)
La maggioranza dei Cantoni si esprime a favore della proroga della app SwissCovid e della disposizione per il sistema di tracciamento della prossimità e della presenza (BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH). Nove Cantoni (AI, AR, BE, GL, GR, SG, SZ, TG, VD) respingono la proroga rimandando all’utilità limitata dell’app SwissCovid. Le associazioni mantello che hanno espresso la propria posizione in merito accolgono favorevolmente la proroga proposta (USAM e Travail Suisse).
Settore degli stranieri e dell’asilo e chiusura delle frontiere (art. 5 e 6)
La proroga di entrambe le disposizioni è accolta favorevolmente da tutti i Cantoni. Il Cantone GL è l’unico tra i Cantoni a respingere la proroga dell’articolo 5 (Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo). Si esprimono a favore della proroga di entrambe le disposizioni anche Economiesuisse, USI, Travail Suisse e Hotelleriesuisse. L’USAM accoglie favorevolmente la proroga della disposizione concernente il settore dell’asilo ma non quella relativa al settore degli stranieri; i confini dovrebbero infatti restare aperti e le disposizioni di entrata dovrebbero essere semplificate. Aerosuisse e Flughafen ZH si esprimono anch’esse sostanzialmente a favore della proroga dell’articolo 6, pur segnalando difficoltà di attuazione.
Ulteriori necessità di proroga
È stata proposta la proroga di ulteriori singole disposizioni della legge in vigore, segnatamente delle disposizioni concernenti i criteri e valori di riferimento (art. 1a), il disciplinamento derogatorio per persone vaccinate in quarantena (art. 3a; GE), i provvedimenti nel settore delle assicurazioni sociali (art. 15 segg.; USS, Travail Suisse) e della cultura (art. 11 segg.; SH, NE, USS) e i provvedimenti per i casi di rigore (art. 12 segg.; USS, LU per l’art. 12 cpv. 1septies).»
Fonti:
22.046 Messaggio concernente la modifica della legge COVID-19 (proroga e modifica di determinate disposizioni)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1549/it
4.2 Proroghe
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1549/it#lvl_4/lvl_4.2
22.046 Oggetto del Consiglio federale Legge COVID-19. Modifica (proroga e modifica di determinate disposizioni)
Tutti i documenti, i negoziati, i dibattiti e i video.
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
Il termine di referendum per le leggi federali dichiarate urgenti adottate nella sessione invernale decorre dal 20 dicembre 2022
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-92291.html